Il Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 riconosce un'indennità a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.
Il messaggio INPS n. 1288/2020
Il messaggio fornisce una prima, sintetica illustrazione sulle cinque indennità previste a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati e ditte individuali, come sostegno per l'emergenza sanitaria.
Caratteristiche
Si tratta di indennità:
- non cumulabili,
- previste per il solo mese di marzo 2020 (ma potrebbero essere riconosciute per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, con ulteriore provvedimento ad hoc),
- di importo pari a 600 euro,
- esenti da imposizione fiscale,
- non riconosciute a titolari di pensione e percettori di reddito di cittadinanza.
Beneficiari
INPS fornirà istruzioni operative e procedurali per l'applicazione dei benefici con una circolare illustrativa, conseguente a parere favorevole del Ministero del Lavoro.
Per quanto è dato sapere ora, le categorie di lavoratori ammessi al beneficio sono le seguenti.
Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
- Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, c. 1, del T.U.I.R.) iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
- Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Condizioni
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria e ditte individuali
Si tratta di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria). l’INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi:
- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti,
- coloni e mezzadri
iscritti nelle relative Gestioni.
L'indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e di capitale e ai collaboratori di imprese familiari.
Condizioni
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né avere altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS.
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020.
Condizioni
Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.
Lavoratori agricoli
Operai agricoli a tempo determinato e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali.
Condizioni alternative
- Possano far valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
Requisiti
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- reddito non superiore a 50.000 euro nell'anno 2019;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Soggetti esclusi
Non sono al momento contemplati i professionisti iscritti ad Albi e a Casse “private” di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.
A tali soggetti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza” (art. 44 del DL 18/2020), previsto per casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Ci si pone il problema dell'ammissibilità al beneficio anche per agenti e rappresentanti di commercio, tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti, sia presso la Fondazione Enasarco. Un'interpretazione letterale della norma escluderebbe la categoria dal beneficio.
Per approfondire, si veda: comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 marzo 2020.
Domande e pagamento
Le domande dovranno presentarsi ad INPS attraverso i canali telematici messi a disposizione per cittadini e patronati nel sito web dell'Inps. L'utente che intende agire individualmente dovrà quindi disporre del codice PIN di accesso al sito web dell'INPS; chi non lo avesse, può richiederlo tramite il portale INPS e riceverlo in modo completo sul proprio cellulare (Il Sole 24 ore del 26/03/2020).
I bonus verranno pagati direttamente su IBAN del beneficiario.
L'INPS non ha ancora rilasciato i moduli per le domande, che saranno disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. Sembra certo che la procedura non avverrà con modalità “click day”.
Limiti di spesa della manovra
Il Decreto legge n. 18 del 2020 ha affidato ad INPS il compito di monitorare il rispetto dei limite di spesa complessiva previsti per la manovra. Se dovessero emergere degli scostamenti rispetto al limite di spesa fissato dal legislatore, anche in via previsionale, l'INPS bloccherà l'accoglimento delle domande.
Il Governo sta lavorando ad un possibile rifinanziamento della misura in un secondo decreto legge (da emanarsi ad aprile) contando sulle risorse stanziate dall'Europa.
Archivio news