Conseguenze del D.P.C.M. del 22 marzo 2020

23 marzo 2020

Il recente D.P.C.M. n. 76 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2020 dispone all’art. 1 che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1”.

Tale allegato contiene un nutrito elenco di attività non sospese, tra cui sono richiamate:

  • la filiera alimentare per bevande e cibo,
  • la filiera dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica,
  • il settore del commercio alimentare al dettaglio,
  • tra i servizi, le attività professionali e i call center.

L'elenco non è esaustivo.

Come capire se l’attività è sospesa?

L'imprenditore è chiamato a:

  1. dare lettura della “white list” contenuta nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 22 marzo, che riepiloga le attività non sospese;
  2. ricercare all’interno il proprio codice ATECO di attività (disponibile da una qualsiasi visura camerale).

Ogni impresa può scaricare propria visura camerale dal sito del cassetto digitale dell'imprenditore, accedendo tramite proprio SPID o CNS.

Per avere notizia del codice ATECO di un'impresa terza, sarà opportuno seguire le istruzioni riportate nel paragrafo apposito di questo articolo.

A questo punto si potranno verificare due ipotesi:

  1. se l'impresa ritrova nell'elenco il proprio codice ATECO, potrà proseguire nello svolgimento della propria attività;
  2. se non lo ritrova, dovrà verificare, nell'ordine:
  • se può proseguire l'attività tramite modalità di lavoro da remoto (a-tecnicamente definita “smart working”),
  • se l'attività può proseguire in forza dei richiami operati nei punti E - F - G - H dell'art. 1 del D.P.C.M.

Nel caso in cui non sia possibile appellarsi ad alcuna delle esimenti, l'imprenditore sarà tenuto a cessare l'attività fino al termine di validità del Decreto (3 aprile 2020).

Un cuscinetto temporale per la cessazione dell'attività

Per le sole attività produttive industriali e commerciali a cui il Decreto impone la sospensione, il comma 4 del provvedimento prevede che “le imprese le cui attività sono sospese (...) completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Ogni eventuale sospensione potrà avvenire quindi dal 26 marzo.

Il “periodo cuscinetto” assolve le seguenti funzioni:

  • consentire a imprese e lavoratori di riorganizzare la propria attività,
  • recarsi in ufficio per recuperare documentazione utile al "lavoro da remoto",
  • predisporre le attività propedeutiche alla spedizione delle merci in giacenza o alla sospensione dell’attività.

Casella e-mail temporanea per controllo codici ATECO:

La Camera di Commercio di Vicenza ha messo a disposizione la casella di posta elettronica: emergenzavirus@vi.camcom.it alla quale i soggetti economici possono scrivere con e-mail (NON pec) per porre quesiti inerenti l'attività dichiarata dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese.

Anche Unioncamere ha messo a disposizione la casella di posta elettronica faq-coronavirus@unioncamere.it per sottoporre questioni su questi argomenti. Le faq più rilevanti saranno pubblicate sul sito internet di Unioncamere in apposita sezione dedicata al tema.

Consultazione del codice ATECO di un'impresa terza

Segnaliamo che è possibile:

  • navigare sul sito https://www.registroimprese.it;
  • scrivere la denominazione di un'impresa nello spazio “nome impresa” e cliccare su “cerca”;
  • cliccare sulla riga dei risultati in cui è riportata la denominazione dell’impresa cercata.

Comparirà una scheda sintetica relativa all'impresa ricercata, nella quale, dal 23 marzo 2020, oltre alla descrizione dell'attività esercitata, sono riportati anche i codici Ateco dichiarati dall'impresa.

Se la ricerca viene fatta con dispositivi mobile, si deve cliccare su “Altre informazioni” per visualizzare i codici Ateco. Quindi, dal 23 marzo 2020 l'informazione sui codici Ateco dichiarati è visibile gratuitamente, prima del comando di acquisto a pagamento della visura.

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